Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Tirocini Extra Curriculari Retribuiti Under 35 | Isteform - Corsi professionali a Cosenza Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Tirocini Extra Curriculari Retribuiti Under 35

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Tirocini Extra Curriculari Retribuiti Under 35

Centro Studi ISTEFORM

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Tirocini Extra Curriculari Retribuiti Under 35

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – Tirocini Extra Curriculari Retribuiti Under 35

Finalità e Ambito di Applicazione

Sostenere i giovani significa creare opportunità concrete.

Con questo Avviso, la Regione Calabria investe sui talenti under 35, residenti o domiciliati sul territorio, promuovendo tirocini extracurriculari come strumento reale di crescita, formazione e inserimento lavorativo.

Il tirocinio diventa così un ponte tra giovani e imprese del territorio, favorendo lo sviluppo di competenze professionali e contrastando la fuga dei talenti.
I percorsi hanno una durata da 6 a 12 mesi e permettono un contatto diretto e strutturato con le realtà ospitanti.

Centro Studi Isteform, in qualità di soggetto promotore, affianca imprese e tirocinanti in ogni fase, dalla stipula delle convenzioni alle attività di tutoring, coaching e accompagnamento al lavoro.

REQUISITI TIROCINANTE:

  • Età compresa tra i 18 e i 34 anni;
  • Residenza o domicilio in Calabria;
  • Stato di Inoccupazione o Disoccupazione (il requisito dello stato di disoccupazione deve essere conservato per tutta la durata del tirocinio);
  • Non aver svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio

 

REQUISITI AZIENDE:

  • Avere la sede operativa nella Regione Calabria;
  • Essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
  • Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
  • non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini;
  • Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Progetto Personalizzato attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo

 

TIROCINIO:

  • Minimo 6 mesi e massimo 12 mesi;
  • L’orario minimo settimanale è di 20 ore e l’orario massimo settimanale è di 30 ore;
  • Il monte ore giornaliero massimo è di 8 ore
  • le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
  • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

 

Le adesioni sono aperte: contattaci per scoprire come partecipare e costruire il tuo futuro, qui, in Calabria.

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